Il permesso unico di lavoro include l’assegno di maternità e il bonus bebè dal 2021

by Arianna Pinci
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Anche i cittadini titolari di un permesso unico di lavoro possono beneficiare degli assegni di natalità e di maternità previsti dalla legge italiana. Ecco cosa prevede la Corte di Giustizia dell’UE del 2 settembre 2020.

Il contenzioso

Assegno di maternità e assegno di natalità (o bonus bebè) previsti anche a coloro che non possiedono alcun permesso di lavoro. I giudici italiani combattono da anni per questo obiettivo. Il riferimento è l’articolo 12 della Direttiva 2011/98/UE, che tratta dell’insieme dei diritti dei cittadini di paesi terzi in regolare soggiorno.

La Corte Suprema di Cassazione nel 2019 aveva già sottoposto alcune questioni di legittimità costituzionale (legge n. 190/2014 e decreto legislativo n. 151/2001). Nel mirino era presente il requisito del soggiornante a lungo periodo.

La Corte costituzionale italiana ha richiesto quindi nel 2020 di precisare il diritto di accesso alle prestazioni sociali e di parità di trattamento nella sicurezza sociale, come riconosciuto nella direttiva 2011/98/UE.

La Corte aveva ritenuto opportuno limitare le discriminazioni e la tutela della maternità e dell’infanzia al diritto dell’Unione.

La sentenza

La Corte di Giustizia dell’UE conferma il diritto dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di beneficiare di un assegno di natalità e di un assegno di maternità come quelli previsti dalla normativa vigente in Italia.

Come primo passo viene verificato che entrambi gli assegni facciano parte delle prestazioni dei settori sociali elencati nel regolamento 883/2004, a cui rinvia l’articolo 12 della direttiva 2011/98/UE.

L’assegno di natalità è concesso come prestazione in denaro automaticamente ai nuclei familiari che possiedono determinati criteri oggettivi. È pensata in particolare per alleggerire le spese onerose necessarie per il mantenimento di figli appena nati o adottati. Tale assegno viene quindi definito una prestazione familiare.

L’assegno di maternità è invece concesso o negato in base all’indicatore della condizione economica del nucleo familiare. Il criterio è oggettivo e ben definito, senza tenere conto di qualsiasi altra circostanza personale.

La Corte conclude che entrambi gli assegni rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi beneficiano in parità di trattamento.

Possibili provvedimenti

La controversia in esame dovrebbe risolversi nella “Legge Europea 2019-2020” (AS 2169). Questa legge prevede delle modifiche legislative per attuare quanto previsto dalla Direttiva europea 2011/98.

Da gennaio 2021 l’assegno unico conterrà gli assegni di natalità e maternità, senza più limitazione ai soli cittadini di paesi terzi in soggiorno da lungo tempo.

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