In Italia esiste una vasta gamma di tipologie contrattuali, ogni azienda ha esigenze e caratteristiche specifiche: per alcune la necessità di manodopera è costante, mentre per altre il ricorso a personale aggiuntivo può non essere regolare, pertanto per andare incontro a questo bisogno di flessibilità il contratto di lavoro si è evoluto e adattato ai ritmi aziendali.
In questo vademecum troverai tutte le tipologie contrattuali da dipendente presenti in Italia: si inizia da quello considerato più importante, ossia l’indeterminato, per trattare poi di contratto determinato, ma anche di somministrazione, lavoro a chiamata, a progetto, quello regolato tramite voucher, apprendistato e tirocinio formativo, per finire poi con il part-time.
- indeterminato
- determinato
- somministrazione
- lavoro a chiamata
- lavoro a progetto
- voucher
- apprendistato
- tirocinio formativo
- part time
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato
Il contratto di lavoro indeterminato non prevede una fine del rapporto lavorativo. Tra tutte le tipologie contrattuali è sicuramente quello maggiormente desiderato! Questo perché non deve essere periodicamente rinnovato e riesce a dare un senso di maggiore stabilità.
Negli ultimi anni c’è stata la tendenza a credere che i contratti a tempo indeterminato stipulati di recente (a tutela crescente) siano molto diversi dai precedenti. In realtà questo è un falso mito e l’unico aspetto a essere cambiato è quello relativo al licenziamento legittimo. Nei vecchi contratti il datore di lavoro aveva l’obbligo di reintegrare in azienda il lavoratore (articolo 18), mentre nei nuovi questa clausola non si trova.
Facciamo un esempio: un imprenditore licenzia un suo dipendente, mettendo come pretesto la riduzione del personale per diminuzione di lavoro. Il lavoratore è conscio delle condizioni in cui versa l’azienda e può ritenere la motivazione falsa e il suo licenziamento non legittimo. Forte delle sue motivazioni, si rivolge a un giudice e vince la causa. A questo punto, se il contratto di lavoro è precedente a marzo 2015, l’azienda è costretta a far tornare al lavoro il dipendente. In caso contrario, con un contratto post articolo 18 l’unico obbligo in capo al datore di lavoro è quello di pagare un risarcimento.
Come capire quale contratto hai?
L’unico modo per sapere se il tuo contratto di lavoro a tempo indeterminato è del vecchio tipo o a tutele crescenti è controllare la data di assunzione. Quando un contratto è precedente al 7 marzo del 2015 è un contratto del vecchio tipo. Quando è successivo a quella data è a tutele crescenti (questa distinzione vale per qualsiasi categoria di dipendenti, che siano impiegati oppure operai, ma non per i dirigenti).
Le eccezioni
Abbiamo visto che, anche quando il licenziamento è ingiustificato, il datore di lavoro non deve reintegrare il dipendente ma pagargli un’indennità. Questa è una regola generale, esistono però alcune eccezioni in cui sussiste l’obbligo di ridare alla persona il lavoro. Queste eccezioni sono stabilite dall’articolo 2 del famigerato Jobs Act.
Ecco le circostanze per cui chi subisce un licenziamento illegittimo deve essere reintegrato:
- il licenziamento avviene per motivi di sesso o di orientamento religioso, quindi per motivi discriminatori;
- il licenziamento è trasmesso a voce e non con una comunicazione scritta (licenziamento intimato);
- il provvedimento di licenziamento è comunicato durante il periodo di gravidanza (atto nullo);
- il licenziamento è considerato illecito secondo quanto stabilito dall’articolo 1345 del Codice Civile
- il licenziamento avviene a causa di problemi fisici oppure disturbi psichici del dipendente (licenziamento ingiustificato).
L’indennità
Abbiamo visto i motivi per cui, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, è previsto il reintegro in azienda. Queste circostanze sono eccezioni e, di norma, chi subisce un licenziamento illegittimo ha unicamente diritto a un rimborso. L’ammontare di quest’ultimo può andare da un minimo di 6 fino a un massimo di 36 mesi di retribuzione.
Un giudice stabilisce l’importo dell’indennizzo. Per stimare la cifra si valuta l’anzianità professionale: “tutele crescenti” significa appunto che più sono gli anni di lavoro e maggiore sarà il rimborso. Si prendono poi in considerazione anche caratteristiche dell’azienda come il numero di lavoratori e la suaampiezza.
Il contratto di lavoro a tempo determinato
Nel contratto di lavoro a tempo determinato è prevista la data in cui il rapporto lavorativo cessa, è quindi previsto il termine del contratto. In determinate circostanze si può valutare di proseguire la collaborazione e infatti si prevede l’ipotesi di rinnovo del contratto: questo non può ovviamente avvenire all’infinito, non si possono superare i 5 rinnovi oppure il limite temporale di tre anni. Inoltre, tra il primo e il secondo rinnovo, devono trascorrere 10 giorni se il contratto dura meno di sei mesi oppure 20 giorni se il contratto è superiore ai sei mesi.
Per chi non rispetta la pausa di 10 o 20 giorni (a seconda della durata del contratto) è prevista l’applicazione di una sanzione, ma soprattutto il rapporto lavorativo diventa inevitabilmente a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione
Nel contratto di somministrazione oltre ad azienda e lavoratore, c’è un terzo soggetto coinvolto: l’agenzia interinale, in questo caso è l’agenzia ad assumere e retribuire il dipendente. Non ci sono vincoli riguardo alla tipologia di contratto di lavoro, può essere sia determinato che indeterminato, è invece obbligatoria la forma: l’unico contratto legittimo è un contratto scritto.
Il contratto di lavoro a chiamata
Il contratto di lavoro a chiamata è una particolare tipologia di contratto: come dice la parola stessa il rapporto nasce quando l’azienda chiama il lavoratore, per questo motivo può essere chiamato anche intermittente.
Le caratteristiche di questo contratto sono diverse: innanzitutto può essere sia a termine che indeterminato, inoltre si divide in con o senza disponibilità alla chiamata. Nel primo caso il dipendente deve risultare sempre a disposizione del datore di lavoro (che gli riconosce la cosiddetta indennità di chiamata). Nel secondo caso il lavoratore è libero di accettare o meno la richiesta del titolare.
L’apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro un po’ diverso da quelli visti finora. Il lavoratore, grazie a questo percorso, riceve una formazione adeguata per espletare i compiti per i quali l’azienda lo assume e per questo impegno riceve comunque una somma a titolo retributivo.
Il contratto di apprendistato, appunto per le sue peculiarità, può essere attivato solo da lavoratori tra i 18 e i 29 anni.
I voucher
I voucher, o lavoro accessorio che dir si voglia, non possono più essere utilizzati dal 17 marzo 2017. Le uniche eccezioni si riferiscono a casi particolari come l’impiego di disabili, tossicodipendenti o altre categorie.
Il contratto di lavoro a progetto
Il contratto di lavoro a progetto regolamenta rapporti lavorativi non subordinati, in cui il personale gode di ampia autonomia. Negli anni le aziende hanno utilizzato questa tipologia di contratto in maniera subdola, sfruttandola per mascherare rapporti di lavoro dipendente. Le aziende ne hanno approfittato talmente tanto che nel 2015, grazie al Jobs Act, c’è stata la quasi totale abrogazione del contratto a progetto. Dal 2015 i datori di lavoro possono utilizzarlo solo se previsto e come previsto all’interno del CCNL di riferimento.
Il tirocinio
Ad attivare il tirocinio sono soprattutto studenti di scuola o università che desiderano fare un’esperienza lavorativa all’interno di un’azienda. In questo caso il tirocinante non può essere considerato un dipendente, ma grazie a questo periodo formativo può valutare quale percorso intraprendere in futuro.
Il contratto di lavoro part time
I contratti di lavoro sia a termine che a tempo indeterminato possono essere contratti part time: questo significa che, al posto delle canoniche 40 ore di lavoro alla settimana, possono esserne effettuate 30 o anche meno, sempre in base alle esigenze e all’accordo tra datore di lavoro e dipendente.
In caso attività lavorativa svolta ogni giorno si parla di part time orizzontale, se si lavora solamente in alcuni giorni della settimana o del mese il part time è chiamato verticale, esiste poi il part time misto che è appunto un mix tra orizzontale e verticale.
Se ti è piaciuto l’articolo sulle varie tipologie di contratto, qui trovi qualche consiglio su come trovare lavoro
Sai che abbiamo anche un canale Youtube? Questo è il link del video sui contratti di lavoro in Italia
Spero di esserti stata d’aiuto, ti lascio di seguito degli articoli che potrebbero interessarti:
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Sono Abdullah del Marocco, ho 35 anni, sono diplomato nel campo della pittura murale e della pittura e ho 14 anni di esperienza, cerco lavoro in qualsiasi campo. L’importante è guadagnarsi da vivere